Adozioni internazionali: la normativa di riferimento in Italia

di Redazione Commenta

Sono quasi quattromila i bambini adottati ogni anno in Italia. Esattamente 3.964 minori stranieri nel 2009 sono stati accolti dalle famiglie italiane. Un numero che, secondo i dati del Rapporto annuale della Commissione per le adozioni internazionali (Cai), rimane stabile rispetto al 2008 con 3.951 adozioni. Subito dopo gli Usa, il nostro Paese si conferma così leader nell’accogliere i bambini senza famiglia. Vengono soprattutto da Russia, Ucraina, Colombia, Etiopia e Brasile e il centro-nord della Penisola si conferma l’area con il maggior numero di adozioni. Anche se nell’anno appena trascorso gli incrementi più significativi si sono registrati in Calabria, Basilicata e Molise.

LA LEGGE 184/83
Nonostante i numeri, la normativa che regola il processo di adozioni, sia nazionali che internazionali, in Italia è abbastanza complesso e incorpora anche accordi e protocolli bilaterali. La principale legge di riferimento è la 184/83 – ha fissato i limiti massimi e minimi di differenza di età tra la coppia adottiva ed il minore adottato – e successive modificazioni (149/2001). Con la legge n. 476 (ha istituito la Cai e gli enti autorizzati) l’Italia ha poi ratificato, il 31 dicembre del 1998, la Convenzione de l’Aja del 1993 che rimane il principale strumento di tutela per i minori adottabili e le aspiranti famiglie adottive in gran parte del mondo. Ad oggi sono 81 gli Stati ratificanti. E l’Etiopia si appresta ad aderire.

LA CONVENZIONE DELL’AJA
La Convenzione del l’Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale, d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori.

A CHI E’ PERMESSA L’ADOZIONE IN ITALIA
Secondo la normativa vigente, nel nostro Paese l’adozione è permessa ai coniugi “uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare“.
La differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni. Mentre la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. La legge stabilendo l’idoneità dei genitori ha così disposto delle garanzie alla crescita degli adottati che deve essere simile a quella dei figli naturali.

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Minori i limiti di età in altri Paesi secondo la legislazione interna. Tutte le informazioni utili su normative e indicatori sociali è possibile reperirle attraverso il sito della Commissione per le adozioni internazionali ( www.commissioneadozioni.it ).

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