L’Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o aborto provocato consiste nell’interruzione dello sviluppo dell’embrione o del feto e nella sua rimozione dall’utero della gestante. Può essere provocato per via chirurgica o chimica. La pratica dell’aborto volontario viene svolta in buona parte del mondo, a discrezione della donna nei primi mesi della gestazione. Può essere motivata da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni al feto, di pericolo per la salute della madre, nel caso in cui il feto sia frutto di una violenza carnale ai danni della madre o per altri motivi indipendenti dalla condizione di salute della madre o del feto: come la condizione economica, familiare o sociale.
Cerchiamo ora di capire cosa dice la legge.
Cosa dice la legge
L’ammissibilità morale dell’aborto, o interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è soggetta in gran parte alle convinzioni etiche, agli orientamenti religiosi, all’idea che una certa cultura abbia di concetti quali l’anima, la vita, eccetera. A partire dagli ultimi decenni del XX secolo, l’IVG è una pratica autorizzata per legge in buona parte del mondo, soprattutto in quello occidentale, a discrezione della donna nei primi mesi della gestazione.
Le motivazioni oggi ammesse sono diverse. In primo luogo i casi di salute della madre, di gravi malformazioni del feto, di violenza carnale subita. Queste motivazioni sono ammesse anche nei paesi a dominanza maschile e di stampo conservatore, come l’Iran.
In numerose nazioni si tiene tuttavia conto anche di istanze psicologiche e di sociali, garantendo alla madre la possibilità di ottenere l’IVG in sicurezza ricorrendo a strutture mediche competenti.
Le motivazioni ammesse sono, oltre a quelle qui sopra, il solo giudizio della donna sulla propria impossibilità di diventare madre ad esempio per giovane età, per rapporti preesistenti al difuori dei quali è stato concepito il bambino, per timore delle reazioni del proprio nucleo famigliare (o della società in genere) nei confronti di una gravidanza avvenuta fuori da quanto si percepisca come lecito. In diversi paesi, tra cui l’Italia, l’aborto è garantito anche alle minorenni, cui, in assenza dei genitori, viene affiancato un tutore del tribunale minorile.
Quando la legge punta alla selezione
In altre nazioni ancora, l’aborto è imposto alla donna o fortemente raccomandato quando il nascituro non abbia le caratteristiche volute dalla famiglia, prima fra tutte il sesso. Questa condizione sociale privilegia i maschi rispetto alle femmine che vengono, in alcuni stati, sistematicamente abortite.
Questa situazione è oggi nota per essere endemica in ampie zone dell’India e della Cina in quest’ultima il numero degli uomini ha superato quello delle donne per oltre 40 milioni di individui.
Tempistiche: entro quando si può richiedere la IVG
Negli stati in cui la IVG è legale, può venire richiesta su solo giudizio della donna entro un dato periodo di tempo. Scaduto questo viene concessa solo in casi rari, a discrezione del medico e in presenza di gravi malformazioni del feto o di rischio per la salute della donna. Il termine varia anche considerevolmente a seconda della legge dello stato in cui ci si trova. In Italia, come in molti altri, il termine è la 12esima settimana di gestazione, in Inghilterra la 24esima.
Cosa dice la legge italiana
Prima del 1978, l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978).
La legge italiana sulla IVG è la Legge n.194 del 22 maggio 1978 (detta anche più semplicemente “la 194”) con la quale sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale con l’abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell’articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie.
La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica.
Il prologo della legge (art. 1), recita:
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
L’art. 2 tratta dei consultori e della loro funzione in relazione alla materia della legge, indicando il dovere che hanno della donna in stato di gravidanza:
informarla sui diritti garantitigli dalla legge e sui servizi di cui può usufruire;
informarla sui diritti delle gestanti in materia laborale;
suggerire agli enti locali soluzioni a maternità che creino problemi;
contribuire a far superare le cause che possono portare all’interruzione della gravidanza.
Quando è ammesso l’aborto
Nei primi novanta giorni di gravidanza il ricorso alla IVG è permesso alla donna
che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4).
Come risulta dalle amplissime formule usate dalla legge, le possibilità di accedere alla IVG nei primi novanta giorni sono praticamente illimitate. Dunque, la legislazione italiana permette alla donna piena libertà di accedere alla IVG durante il primo trimestre di gravidanza.
La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6):
quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Le minori e le donne interdette devono ricevere l’autorizzazione del tutore o del tribunale dei minori per poter effettuare la IVG. Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12)
…nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
La legge stabilisce che le generalità della donna rimangano anonime.
La legge prevede inoltre che “il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite” (art. 14).
Il ginecologo può esercitare l’obiezione di coscienza. Tuttavia il personale sanitario non può sollevare obiezione di coscienza allorquando l’intervento sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo” (art. 9, comma 5).
La donna ha anche il diritto a lasciare il bambino in affido all’ospedale per una successiva adozione, e a restare anonima.
Questa legge è stata confermata dagli elettori con una consultazione referendaria il 17 maggio 1981.