L’adozione internazionale è l’adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso.È regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell’ Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l’adozione internazionale è in costante aumento. Le autorizzazioni concesse all’ingresso di minori stranieri, corrispondente alla fase conclusiva dell’adozione internazionale, sono passate, dalle 1.797 del 2001, alle 2.840 del 2005.
Adozioni e norme
L’ADOZIONE NAZIONALE
L’adozione nazionale, secondo la legislazione italiana, è l’adozione che si realizza quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore, ma solo al fatto che l’autorità competente è quella italiana in quanto l’adottabilità del bambino viene riscontrata nel territorio nazionale.
Procedura per intraprendere l’adozione nazionale in Italia
La domanda di adozione
Il procedimento inizia con la domanda di adozione inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio di residenza. Nel caso di residenti all’estero, il tribunale competente è quello dell’ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi di informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino la loro volontà ad adottare, ad informare il tribunale della disponibilità dei coniugi. Si tratta di una prassi controversa in quanto secondo l’art. 22 della legge 184/1983, come modificata dalla 149/2001, i coniugi devono presentare domanda al tribunale e non ai servizi socio-assistenziali.
La domanda può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato, che può differire da un tribunale ad un altro, e che può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l’accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli
Indagini per la valutazione dell’idoneità dei coniugi [modifica]
Il tribunale, per poter valutare l’idoneità dei coniugi ad adottare un minore, dispone una indagine di natura psico-sociale, affidandole ai servizi sociali, altre indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza, e infine una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.
La domanda potrà essere valutata solo quando tutte e tre le relazioni saranno pervenute al Tribunale per i Minorenni
Affido condiviso: testo di legge completo
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
Art. 1. 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;