L’adozione nazionale, secondo la legislazione italiana, è l’adozione che si realizza quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore, ma solo al fatto che l’autorità competente è quella italiana in quanto l’adottabilità del bambino viene riscontrata nel territorio nazionale.
Procedura per intraprendere l’adozione nazionale in Italia
La domanda di adozione
Il procedimento inizia con la domanda di adozione inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio di residenza. Nel caso di residenti all’estero, il tribunale competente è quello dell’ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi di informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino la loro volontà ad adottare, ad informare il tribunale della disponibilità dei coniugi. Si tratta di una prassi controversa in quanto secondo l’art. 22 della legge 184/1983, come modificata dalla 149/2001, i coniugi devono presentare domanda al tribunale e non ai servizi socio-assistenziali.
La domanda può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato, che può differire da un tribunale ad un altro, e che può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l’accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli
Indagini per la valutazione dell’idoneità dei coniugi [modifica]
Il tribunale, per poter valutare l’idoneità dei coniugi ad adottare un minore, dispone una indagine di natura psico-sociale, affidandole ai servizi sociali, altre indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza, e infine una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.
La domanda potrà essere valutata solo quando tutte e tre le relazioni saranno pervenute al Tribunale per i Minorenni