Separazioni: assegni di mantenimento, cosa cambia da nord a sud

 In Italia, su un numero complessivo di oltre ventuno milioni di contribuenti, sono 57.284 coloro che versano un assegno di mantenimento all’ex coniuge e lo indicano nella dichiarazione dei redditi. La media annuale per assegno è di 5.920 euro, ma in ben 5 regioni – quattro delle quali sono regioni del Nord – l’ammontare supera i seimila euro: Veneto con 8.460 euro, Lombardia con 8.020, Emilia Romagna con 6.860, Piemonte con 6.280 e Lazio con 6.190. Lo rileva uno studio dell’Ancot, l’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, da cui emerge in sostanza una situazione molto differente tra Nord e Sud, in parallelo con il diverso stato reddituale dei contribuenti e con il minor numero di separazioni al Sud.

Figli di genitori separati: in Italia un esercito di un milione di bambini

 Sono oltre un milione in Italia i minorenni figli di genitori separati. Per almeno 200 mila di loro la ‘rottura’ della famiglia ha portato con sè problemi psicologici o psichiatrici. E separazioni e divorzi sono in aumento. A lanciare l’allarme i pediatri riuniti a Milano per il Congresso ‘Pediatria 2010’ della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) della Lombardia.
Un “tema caldo”, lo definisce in una nota Marina Picca, responsabile del Dipartimento formazione permanente della Fimp Lombardia e presidente del congresso. Anche perché ogni anno sono più di 60 mila i minori coinvolti.

Nasce la “Casa dei papà separati” a Roma

 Grazie all’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Roma è nata la “Casa dei papà separati”., una vera e propria Casa che per la prima volta a Roma accoglie tutti quei papà separati, che sono in difficoltà economica e che sono residenti sul territorio capitolino.

Questa iniziativa vuole aiutare tutti gli uomini che devono affrontare una situazione di povertà a seguito del divorzio. Per questo il comune di Roma per fronteggiare al meglio questa emergenza mette a disposizione degli appartamenti dove i papà potranno rimanere per un massimo di 12 mesi pagando un contributo di 200 euro.

La Casa del papa’ separato, un valido aiuto per i papà in difficoltà

 Per tutti i papà separati o divorziati che hanno bisogno di aiuto a Milano (sono circa cinquantamila secondo la stima dell’associazione matrimonialisti italiani) si sta realizzando la Casa del papà separato.

Un centro da 160 posti letto, con camere singole o doppie, con la mensa, un piccolo giardino e una biblioteca, il tutto in via Calvino zona Mac Mahon. I papà che ci adranno a vivere dovranno pagare una sorta di affitto sociale di circa 150 euro.

Affido condiviso: testo di legge completo

 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006

Art. 1. 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

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